Statuto della Fondazione Domenico Caliendo ETS

segue lo statuto integrale.


“FONDAZIONE DOMENICO CALIENDO ENTE DEL TERZO SETTORE”

in breve denominata anche

“FONDAZIONE DOMENICO CALIENDO ETS”

Articolo 1 – DENOMINAZIONE – DISCIPLINA – DURATA

1.1 È costituita la “FONDAZIONE DOMENICO CALIENDO ENTE DEL TERZO SETTORE”.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi degli Enti del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell’iscrizione nel registro unico degli Enti del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione: “FONDAZIONE DOMENICO CALIENDO ETS”.

1.4 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

Articolo 2 – SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Napoli (NA), all’indirizzo determinato dall’organo amministrativo e pubblicizzato nelle forme di legge dai pubblici registri in cui è iscritta. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito della Regione Campania non comporta modifica statutaria, salvo apposita comunicazione agli uffici competenti.

2.2 Essa opera nel territorio della Regione Campania ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

2.3 La Fondazione potrà istituire sedi secondarie e/o operative, in Italia e all’Estero.

Articolo 3 – FINALITÀ E OGGETTO

3.1 La fondazione, non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, anche in memoria di Domenico Caliendo, orientando la propria azione alla promozione della dignità della persona e alla tutela integrale dei soggetti più fragili, con particolare attenzione ai minori affetti da patologie gravi, croniche o invalidanti, ai bambini ospedalizzati e a quelli in attesa di trapianto, nonché alle loro famiglie.

In particolare, la Fondazione si propone di:

– promuovere iniziative di sostegno, cura e accompagnamento umano, psicologico, sociale e spirituale rivolte ai minori in condizioni di malattia, con particolare riguardo ai bambini ricoverati, lungodegenti o in attesa di trapianto, favorendo la loro qualità di vita e quella dei loro nuclei familiari;

– offrire supporto concreto alle famiglie con bambini ospedalizzati, in attesa di trapianto, affetti da patologie gravi, anche attraverso servizi di ascolto, orientamento, accompagnamento psicologico e sociale nei percorsi di cura, nonché di accoglienza temporanea, e ogni altra forma di prossimità solidale capace di alleviare il peso della sofferenza e la fatica quotidiana;

– promuovere una cultura della solidarietà, della cura e della responsabilità condivisa, attraverso attività di informazione e sensibilizzazione (pubblicazioni, periodici, stampa locale, incontri, convegni e dibattiti), volte a diffondere una maggiore consapevolezza sui diritti dei malati, in particolare dei minori, e sulla centralità della persona nei percorsi di cura;

– contribuire, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, al miglioramento della qualità dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di malasanità e promuovendo buone pratiche ispirate a criteri di umanizzazione delle cure;

– fornire assistenza legale gratuita alle vittime di responsabilità medica, avvalendosi anche di professionisti non iscritti nelle liste del gratuito patrocinio, e sostenere economicamente le spese necessarie non coperte (quali consulenze mediche e perizie di parte), al fine di garantire un effettivo accesso alla giustizia;

– promuovere e sostenere attività di raccolta fondi, eventi e iniziative solidali destinate a finanziare progetti di assistenza, accoglienza e supporto ai minori malati e alle loro famiglie e alle famiglie di minori vittime di malasanità;

– favorire la creazione di reti di collaborazione con enti del Terzo Settore, strutture sanitarie, istituzioni e realtà associative che condividano analoghe finalità, al fine di costruire percorsi integrati di presa in carico e accompagnamento;

– svolgere ogni altra attività ritenuta utile o necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei principi di solidarietà, sussidiarietà e promozione del bene comune.

Le finalità di cui al presente articolo si realizzano attraverso interventi che pongono al centro la persona nella sua interezza, promuovendo un accompagnamento integrale che tenga insieme dimensione sanitaria, legale, psicologica, relazionale, e spirituale.

3.2 Le finalità di cui al precedente comma saranno perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale come previste dall’art. 5, D. Lgs. 117/2017:

– a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

– b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

– c) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

– d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

– e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

– f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.3 Essa può, tra l’altro:

– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

– amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

– promuovere e gestire interventi in campo sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale in ambito Nazionale e Internazionale;

– promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione specifici per i settori d’interesse della Fondazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le imprese, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali.

3.4 Al solo scopo di perseguire le proprie finalità statutarie, la Fondazione può porre in essere, atti, assumere obbligazioni, stipulare contratti e svolgere attività, anche commerciali, purché in modo non prevalente, se ed in quanto funzionali o strumentali al perseguimento delle proprie finalità e comunque coerenti con le stesse.

Articolo 4 – ATTIVITÀ DIVERSE

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Articolo 5 – I FONDATORI

5.1 I signori MERCOLINO Patrizia, PETRUZZI Francesco e REA Giovanni sono soci Fondatori.

Articolo 6 – PATRIMONIO

6.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2 Il patrimonio della fondazione è composto:

A) Fondo di dotazione indisponibile costituito:

– inizialmente dal fondo di dotazione versato all’atto della costituzione;

– dai beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali, effettuati dai membri della Fondazione o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione indisponibile.

B) Fondo di gestione costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio del fondo di dotazione indisponibile e dalle attività della Fondazione;

– da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione indisponibile;

– da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

– da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai membri della Fondazione o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione indisponibile;

– dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

– dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione indisponibile, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;

– ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

6.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 7 – REGOLAMENTI

7.1 La Fondazione può adottare regolamenti per disciplinare la propria attività nelle materie che ritenga opportuno regolamentare.

7.2 I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione. Potranno essere adottati prioritariamente i regolamenti per la disciplina della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti, per la tenuta della contabilità e per le modalità di perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 8 – Organi sociali

8.1 Sono organi della Fondazione:

– I Fondatori promotori di diritto;

– Consiglio di amministrazione;

– Tesoriere;

– Organo di controllo e di revisione;

– Comitato scientifico (facoltativo);

– Convenzionati.

8.2 Le cariche sociali – eccetto i nominati in sede di costituzione della fondazione – hanno la durata di tre (3) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

8.3 Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque documentate in ragione dell’ufficio, nonché i compensi dell’Organo di revisione.

Articolo 9 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale di fronte a terzi anche in sede giurisdizionale, nominando avvocati e avvalendosi della consulenza di esperti.

9.2 Il presidente del Consiglio di Amministrazione:

– a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;

– b) cura le relazioni istituzionali della Fondazione;

– c) convoca il Consiglio di Amministrazione, fissando l’ordine del giorno delle riunioni;

– d) esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale di volta per volta;

– e) presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, dirigendone i lavori.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione: in questo caso il consiglio d’amministrazione deve essere convocato entro 7 giorni e ratifica con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. La procedura di urgenza non si applica agli atti di straordinaria amministrazione.

In caso di cessazione della carica, per morte o dimissione, la nomina del presidente spetterà ai consiglieri rimasti in carica.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento nell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio di amministrazione, organo di amministrazione della Fondazione, è composto dai Soci Fondatori, nelle persone di MERCOLINO Patrizia, Presidente; PETRUZZI Francesco, Vice Presidente; REA Giovanni, Consigliere.

Nessun altro membro può far parte del Consiglio di Amministrazione, se non con delibera a maggioranza del Consiglio stesso che delibera la modifica del presente statuto.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

– siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

– ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del governo o della Corte Costituzionale;

– siano membri di altri organi costituzione o di rilevanza costituzionale o di organi dell’Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;

– siano presidenti di Regione e di Provincia, Consiglieri regionali, provinciali o comunali, sindaci, componenti delle giunte regionali, provinciali o comunali, segretari di partiti politici o amministratori di altri enti locali territoriali.

Ogni candidatura o nomina a ricoprire dette cariche, comporterà immediata decadenza dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

10.2 Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

10.3 In caso di revoca, dimissioni, impedimento permanente o morte di un consigliere, il presidente tempestivamente provvede alla designazione sostitutiva.

10.4 Le funzioni del consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo i compensi determinati dal consiglio stesso di volta in volta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, c. 3, del Codice del Terzo Settore, eccetto che per specifiche funzioni delegate a singoli consiglieri e fatto salvo il rimborso delle spese debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione. I compensi per specifiche funzioni delegate sono stabiliti dal consiglio di amministrazione che delibera a maggioranza i suoi membri.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

– amministra la Fondazione;

– predispone, attraverso l’opera del Tesoriere, e approva il bilancio d’esercizio, e se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

– approva le linee generali delle attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, predisposte dal Presidente, nell’ambito degli scopi e delle attività;

– delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;

– delibera le modifiche dello statuto con la presenza e il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;

– realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;

– si riserva di nominare in qualsiasi momento il Vice Presidente;

– si riserva di nominare l’Organo di controllo;

– si riserva di nominare in qualsiasi momento i membri del Comitato Scientifico, se istituito;

– si riserva di nominare il Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri in carica, nonché la loro revoca;

– cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

– decide su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

– è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;

– può istituire, nel suo seno, Commissioni consultive o di studio per la trattazione di argomenti rientranti nelle proprie competenze; tale incarico verrà preventivamente concordato con gli interessati e conferito con apposita delibera, con l’indicazione dell’eventuale compenso, sentito l’Organo di controllo.

10.6 Il Consiglio si riunisce sia nella sede della Fondazione, sia altrove, purché nel territorio dello Stato.

10.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i membri; le sue deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.8 Al consiglio di amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Esso delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; per la gestione straordinaria e negli altri casi specificamente previsti dallo Statuto, delibera invece con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione può delegare uno o più membri per la gestione di singoli progetti o specifiche attività della Fondazione.

Rappresentano gestione straordinaria tutte le decisioni in merito alla creazione/cessazione di specifiche attività o progetti o iniziative, all’acquisto, modificazione o cessione di diritti reali ed alla modificazione della consistenza patrimoniale della Fondazione.

Ove dovesse sorgerne la necessità, il consiglio di amministrazione può creare un’autonoma struttura organizzativa anche in relazione a singole aree o attività, nominando un direttore e/o responsabile di aree.

Articolo 11 – TESORIERE

11.1 Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata dello stesso Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

11.2 Il Tesoriere gestisce i conti correnti della Fondazione, predispone i mandati di pagamento, controlla gli impegnativi di spesa e coordina l’attività contabile della Fondazione, ha la responsabilità della custodia dei fondi e dei beni che, a qualsiasi titolo, sono pervenuti alla Fondazione, e ne tiene la contabilità, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.

11.3 Il Tesoriere inoltre, se nominato, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello previsionale.

Articolo 12 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

L’organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra le persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

All’Organo di controllo si applica quanto previsto nell’art. 30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Revisore Legale dei Conti, a cui si applica la disciplina dell’art. 31 del Codice del Terzo settore.

Al riscontro della gestione finanziaria ed all’accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede il Revisore dei Conti (Revisore unico o, in caso di dimensione consistente della Fondazione, un collegio composto da un numero massimo di 3 Revisori). Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Articolo 13 – COMITATO SCIENTIFICO

13.1 Il Comitato Scientifico, qualora nominato dal Consiglio di amministrazione, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da componenti scelti e nominati dal Presidente tra persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

13.2 Il Comitato Scientifico dura in carica lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione.

13.3 Il Comitato Scientifico si riunisce ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. Esso collabora alla definizione della politica culturale della Fondazione, all’individuazione di strategie e di programmi adeguati, alla segnalazione di settori di intervento, allo sviluppo delle attività e del ruolo della Fondazione.

13.4 Al termine di ciascun anno il Comitato Scientifico redige una relazione del lavoro svolto e delle linee di programmazione da presentare al Consiglio di Amministrazione, il quale potrà tenerne conto nell’indicare gli indirizzi cui la Fondazione dovrà attenersi nell’anno successivo.

13.5 Il Comitato Scientifico, inoltre, elabora iniziative di sensibilizzazione, volte a diffondere la conoscenza della Fondazione.

13.6 Tale organo, nell’espletare la propria funzione può intervenire su richiesta degli organi della Fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione delle attività istituzionali.

Articolo 14 – CONVENZIONATI

Sono riconosciuti “Convenzionati” della fondazione con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione che decide in modo inappellabile, le persone fisiche, giuridiche, le associazioni, gli enti, e le istituzioni pubbliche o private che, individualmente condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono alla vita ed alla realizzazione degli scopi statutari con contributi annuali o pluriennali oppure occasionali in denaro, in beni o prestazioni professionali.

Potranno assumere la qualifica di “Convenzionati” della Fondazione anche gruppi formati da persone fisiche o giuridiche, imprenditori professionisti ivi incluso Enti pubblici ed Associazioni i quali, previo nomina di un rappresentante comune per ciascun gruppo, finalizzano i contributi annuali o pluriennali degli stessi erogati alla realizzazione di specifici progetti di loro iniziativa purché approvati dal Consiglio di Amministrazione, in quanto rientranti nell’ambito della attività statutarie della Fondazione, ovvero destinandoli all’incremento del fondo di gestione.

Articolo 15 – BILANCIO D’ESERCIZIO

15.1 L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

15.3 Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo (e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, termine previsto per il deposito nel Registro unico nazionale del Terzo settore). Dopo l’approvazione, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

15.4 L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 16 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 17 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 18 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri. La devoluzione avverrà a norma degli articoli 9 e 50, comma 2, del Codice del Terzo settore, ovvero limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui la Fondazione è stata iscritta nel RUNTS, limitatamente all’ipotesi di cancellazione dal RUNTS.

Articolo 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.